Informazioni sulla procedura reclami
Informativa predisposta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del regolamento ISVAP n. 24/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Eventuali reclami possono essere presentati a Zurich Life Assurance plc (di seguito, la Compagnia) scrivendo all'indirizzo Zurich Life Assurance plc, Zurich House, Frascati Road, Blackrock, County Dublin, Irlanda.
La Compagnia, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o non abbia ricevuto riscontro nel termine di 45 giorni, potrà rivolgersi:
- Per questioni attinenti al contratto, all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 00187 Roma, tel: +39 06 42 133 1 fax: +39 06 42 133 206, indirizzo pec ivass@pec.ivass.it (per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito internet dell'Istituto di Vigilanza www.ivass.it nella sezione relativa ai reclami)
- Per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma - telefono 06. 8477.1 o Via Broletto, 7, 20121 Milano - telefono 02. 72420.1.
Eventuali reclami potranno essere indirizzati, in alternativa all'Ivass, al Financial Services and Pensions Ombudsman, (6 Earlsfort Terrace, Saint Kevin's, Dublin 2, D02 W773 Tel Number: +353 1 639 5600) un organismo indipendente e competente a trattare reclami relativi a servizi forniti da imprese di assicurazione con sede legale in Irlanda. Le modalità di reclamo e la modulistica sono consultabili sul sito www.financialombudsman.ie.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS o alla CONSOB come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- La mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi, attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.